COMUNE DI VALLARSA
(Provincia autonoma di Trento)
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 8 del registro delibere – Data 06.03.2014
OGGETTO: Esame ed approvazione del regolamento dell’attività produttiva agricola.-
L’anno Duemilaquattordici addì sei del mese di marzo alle ore 20.30 previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull’Ordinamento dei Comuni a seguito di regolare convocazione si è riunito, presso la sede comunale;
IL consiglio Comunale
composto dai signori:
Componente | A.G. | A.I. | Componente | A.G. | A.I. | ||
GIOS GEREMIA | X | ANGHEBEN MARCO | X | ||||
DARRA RINO | X | BRICCIO NICOLA | X | ||||
MARTINI ORNELLA | X | COBBE FABIO | X | ||||
DALBOSCO ANNALISA | X | COSTA STEFANIA | X | ||||
PLAZZER MASSIMO | X | DANIELE GIUSEPPINA | X | ||||
PIAZZA RUDI | X | PEZZATO DAVIDE | X | ||||
TESTA FRANCA FIORENZA | X | PEZZATO FABIOVOLTOLINI GIANNI | XX | ||||
Assiste il Segretario Comunale dott. MARCO BONFANTI.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il
Prof. GIOS GEREMIA
nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
OGGETTO: Esame ed approvazione del regolamento dell’attività produttiva agricola.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente con cui sottolinea le elevate qualità dell’ecosistema della Vallarsa e la necessità quindi di preservarlo sia ai fini della qualità della vita degli abitanti, sia in considerazione del fatto che molte parti della valle rappresentano aree tampone di zone comprese in Natura 2000;
Atteso al riguardo che le tecnologie ed i prodotti utilizzati nei processi produttivi possono dare luogo, in diversi casi, ad effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante, risultando in tal modo incompatibili con l’elevato livello di protezione che la comunità della Vallarsa intende garantire a residenti, visitatori ed ecosistema;
Rilevato che a tal fine appare opportuno adottare il principio di precauzione all’interno di una coerente strategia di analisi dei rischi che non sempre sono noti sulla base delle informazioni scientifiche disponibili, sia in conseguenza dell’incertezza collegata con le indagini scientifiche, sia delle possibili interazioni non prevedibili a priori tra tecniche e prodotti e specifiche caratteristiche ambientali della Vallarsa;
Accertato altresì che diverse conseguenze dell’utilizzo di tecniche e prodotti non adeguati possono manifestarsi a distanza di tempo dall’epoca di impiego dei medesimi rendendo così difficile l’individuazione dei responsabili e l’applicazione del principio “chi inquina paga” con conseguente ricaduta dei danni sull’intera comunità locale senza possibilità di ristoro;
Constatata pertanto l’opportunità, in sintonia con la normativa europea, di adottare misure incentrate sul principio di precauzione che siano: proporzionali, non discriminatorie, coerenti, basate su un esame dei potenziali vantaggi ed oneri, rivedibili ed in grado di attribuire la responsabilità per la produzione delle prove scientifiche necessarie per una completa valutazione del rischio;
Verificato che in relazione alle caratteristiche delle attività produttive attualmente in essere nel territorio comunale e di quelle potenzialmente attivabili e in considerazione dell’incidenza e della necessità di garantire la coesistenza tra tecniche colturali diverse in spazi ristretti sia utile ed opportuno iniziare a regolamentare le coltivazioni agricole e gli allevamenti rinviando ad un successivo provvedimento la regolamentazione degli altri settori produttivi e delle attività di consumo;
Visti i seguenti principali riferimenti normativi e di indirizzo nel campo in esame:
- la Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (ex art. 174 TCE) che all’art. 191, comma 2, recita: “La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»”;
- la Comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 Sul principio di precauzione (COM(2000) 1 final), ove è riportata la necessità che “il principio di precauzione dovrebbe essere considerato nell’ambito di una strategia strutturata di analisi dei rischi, comprendente tre elementi: valutazione, gestione e comunicazione del rischio” (pp. 2-3) e che “le misure basate sul principio di precauzione dovrebbero essere, tra l’altro: · proporzionali rispetto al livello prescelto di protezione; non discriminatorie nella loro applicazione; coerenti con misure analoghe già adottate; basate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri dell’azione o dell’inazione (compresa, ove ciò sia possibile e adeguato, un’analisi economica costi/benefici); soggette a revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici; in grado di attribuire la responsabilità per la produzione delle prove scientifiche necessarie per una più completa valutazione del rischio” (p. 3);
- la Risoluzione del Parlamento Europeo sulla comunicazione della Commissione Sul ricorso al principio di precauzione (COM(2000) 1 – C5-0143/2000 – 2000/2086(COS) e la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 Sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (2001/18/CE);
- il D.Lgs. del 12 aprile 2001, n. 206 recante Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU n.126 del 1-6-2001 – Suppl. Ordinario n. 133);
- la Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003 recante Orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche (2003/556/CE);
- il D.Lgs. dell’8 luglio 2003, n. 224 recante Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (GU n.194 del 22-8-2003 – Suppl. Ordinario n. 138);
- il D.L. del 22 novembre 2004, n. 279 recante Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica (GU n.280 del 29-11-2004), come convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2005, n. 5 (in G.U. 28/01/2005, n.22);
- la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 Sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ove all’art. 14 è espressamente previsto che “Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare lo sviluppo, da parte di operatori economici e finanziari appropriati, di strumenti e mercati di garanzia finanziaria, compresi meccanismi finanziari in caso di insolvenza, per consentire agli operatori di usare garanzie finanziarie per assolvere alle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della presente direttiva”;
- il D.Lgs. del 21 marzo 2005, n. 70 recante Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati (GU n.98 del 29-4-2005 );
- il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale ss.mm. e, nello specifico, l’art. 3 ter che recita “1. La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”;
Considerato che sotto l’aspetto economico conviene fare riferimento al principio chi inquina paga, al fine del perseguimento del massimo beneficio sociale che è opportuno in tale logica tener conto anche dei potenziali danni futuri;
Riscontrati i limiti tuttora esistenti della ricerca scientifica nazionale ed internazionale riferita ai danni all’ambiente e all’ecosistema causati da produzioni ed allevamenti non biologic e valutato inoltre che nel caso degli OGM i rischi appaiono particolarmente elevati;
Ritenuto quindi di introdurre una specifica azione ispirata al principio di precauzione con conseguente previsione dell’inversione dell’onere della prova sul produttore, agricoltore o allevatore, come previsto al paragrafo 6.4. della Comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 Sul principio di precauzione (COM(2000) 1 final), con onere per gli utilizzatori di produzione di prove scientifiche adeguate atte a dimostrare la non pericolosità delle tecniche e dei prodotti usati;
Visto il solo parere di regolarità tecnico – amministrativa formulato dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1° febbraio 2005, n.3/L, in quanto non serve acquisire quello relativo alla regolarità contabile ;
Con n. 10 voti favorevoli e l’astensione dei consiglieri PEZZATO Davide e TESTA Franca, e il voto contrario dei consiglieri VOLTOLINI Gianni, BRICCIO Nicola e PIAZZA Rudi su n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il regolamento dell’attività produttiva agricola che risulta formato da n. 6 articoli e viene allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 79 del DPReg. 1° febbraio 2005 n. 3/L;
3) di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, del DPReg. 1° febbraio 2005 n.3/L; e alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 – lett. b) – della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.-
REGOLAMENTO ATTIVITA PRODUTTIVA AGRICOLA
Articolo 1 –
Nel territorio del Comune di Vallarsa sono ammesse le coltivazioni e gli allevamenti biologici senza alcuna particolare formalità, se non quelle previste dalla legislazione vigente.
Articolo 2 –
Coltivazioni ed allevamenti diversi da quelli biologici sono consentiti nei seguenti casi:
- a) le modalità di coltivazione e allevamento ed i prodotti utilizzati siano conformi alle disposizioni e modalità esecutive indicate da Enti pubblici sovracomunali e/o organismi tecnici di comprovata esperienza sulla base di indicazioni di organismi scientifici di adeguato livello. Disposizioni e modalità esecutive la cui applicazione sia certificata da organismi ritenuti idonei dalla Giunta comunale;
- b) il coltivatore e l’allevatore o associazioni dei medesimi elaborino apposite disposizioni e modalità esecutive la cui validità ai fini della salvaguardia della qualità della vita e dell’ambiente sia certificata da organismi scientifici e/o tecnici di livello nazionale o internazionale. Disposizioni e modalità esecutive la cui applicazione sia certificata da organismi ritenuti idonei dalla Giunta comunale;
Articolo 3
– Al di fuori di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del presente regolamento la coltivazione e l’allevamento con tecniche e prodotti diversi da quelli biologici sono consentiti a fronte di:
- a) stipula di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile dell’assicurato per il risarcimento di spese e danni cagionati a terzi in conseguenza dell’inquinamento causato dall’attività di coltivazione e/o allevamento dichiarata e svolta nello stabilimento. La polizza assicurativa deve coprire un periodo di almeno dieci anni a partire dall’anno in cui avviene la coltivazione o l’allevamento per le coltivazioni standard e venti anni per coltivazioni ed allevamenti con utilizzo di OGM. La polizza assicurativa deve avere una massimale pari ad almeno euro 1.000,00 per ettaro o frazione di ettaro o equivalente di unità bovina adulta (UBA) nel caso di coltivazioni ed allevamenti standard e pari ad almeno euro 20.000,00 per ettaro o frazione di ettaro o equivalente UBA per coltivazioni od allevamenti in cui siano utilizzati sotto qualsiasi forma OGM,
oppure
- b) rilascio di una fideiussione a favore del Comune di Vallarsa quale garante di tutta la popolazione e delle generazioni future. La fideiussione deve coprire un periodo di almeno dieci anni a partire dall’anno in cui avviene la coltivazione o l’allevamento per le coltivazioni standard e venti anni per coltivazioni ed allevamenti con utilizzo di OGM. La fideiussione deve avere un importo pari ad almeno euro 1.000,00 per ettaro o frazione di ettaro o equivalente UBA nel caso di coltivazioni ed allevamenti standard e pari ad almeno euro 20.000,00 per ettaro o frazione di ettaro o equivalente UBA per coltivazioni od allevamenti in cui siano utilizzati sotto qualsiasi forma OGM.
Articolo 4
- Nel caso di coltivazioni e allevamenti destinati all’autoconsumo e/o con superficie inferiore ai 2000mq o a 5 UBA equivalenti la Giunta è autorizzata, anche avvalendosi della commissione di cui all’art.5, ad individuare modalità semplificate per la certificazione di cui all’art.2.
Articolo 5
- La Giunta è autorizzata ad avvalersi di una commissione tecnica per la valutazione dei casi dubbi e per controlli funzionali all’accertamento – anche scientifico – del rispetto del presente regolamento e, in particolare, dei vincoli di cui all’art. 2.
Articolo 6
- In caso di violazione del presente regolamento sono irrogate le seguenti sanzioni:
- a) revoca della possibilità di utilizzare le denominazioni comunali d’origine;
- b) esclusione dalla possibilità di accedere in forma agevolata all’utilizzo di terreni di proprietà comunale gravati da uso civico;
- c) esclusione dalla possibilità di utilizzare infrastrutture di proprietà comunale per l’approvvigionamento di acqua irrigua;
- d) esclusione dalle forme di pubblicizzazione comunale dei prodotti agroalimentari locali in occasione di eventi alla cui organizzazione contribuisca, almeno in parte, il comune;
- e) sanzione amministrativa di euro 152,00 ai sensi dell’art. … del regolamento comunale di polizia locale e fatto salvo che l’inadempienza non configuri un’infrazione più grave per ogni ettaro o frazione di ettaro o equivalente UBA coltivato o allevato per ogni mese di coltivazione o allevamento. La sanzione può essere reiterata ogni mese.
Letto confermato e sottoscritto
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
PROF. GEREMIA GIOS DOTT. MARCO BONFANTI
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l’estratto della presente deliberazione viene pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 14 marzo 2014 per rimanervi 10 giorni consecutivi
Il Segretario Comunale
DOTT. MARCO BONFANTI
Comunicazione ai capigruppo
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.79, secondo comma, del TULLRROC approvato con DPReg del 01.02.2005 N. 3/L;
Il Segretario Comunale
DOTT. MARCO BONFANTI
La presente deliberazione è eseguibile in data:
Il Segretario Comunale
DOTT. MARCO BONFANTI
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